Affitti brevi: i nuovi obblighi per i locatori.
Il DL145/2023, convertito successivamente nella Legge n.191/2023 ha ufficialmente istituito la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BSDR) che permetterà di catalogare tutte le strutture ricettive quali: B&B, affittacamere, case vacanze, campeggi, agriturismi e tutte le locazioni turistiche e affitti brevi (contratti con durata superiore non oltre i 30 giorni) sia in forma imprenditoriale che non.
Entro il 2 novembre 2024 tali strutture saranno obbligate ad adeguarsi ai nuovi obblighi in termini di sicurezza antincendio e CIN.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.103, il 3 settembre 2024 è stato pubblicato l'avviso in cui è stata comunicata l'entrata in funzione della BDSR. Tutte le unità immobiliari che ne fanno parte e quindi destinate a contratti di affitti brevi e di locazioni turistiche, avranno a disposizione 60 giorni di tempo per adeguarsi, tuttavia il Ministero fa sapere che i tempi sono più ampi per chi ha già ottenuto il codice regionale.
La BDSR (Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive) è lo strumento che implementa il coordinamento informativo tra i dati dell'amministrazione statale e territoriale e fornisce una mappatura degli esercizi ricettivi, su scala nazionale, utile soprattutto a contrastare forme irregolari di ospitalità. All'interno della BDSR sono presenti informazioni come:
- la tipologia di alloggio;
- l'ubicazione;
- la capacità ricettiva;
- il soggetto che esercita l'attività ricettiva;
- il codice identificativo regionale o il codice alfanumerico univoco.
Ma quali sono i nuovi obblighi?
Il primo obbligo prevede l'assegnazione di un CIN (Codice Identificativo Nazionale) che attesti la conformità della struttura turistica. Il CIN dovrà essere presente sia all'esterno dello stabile sia su tutti gli annunci relativi ad esso. Il CIN è possibile richiederlo tramite la BSDR, non prima però, di aver ottenuto il codice regionale. Il codice regionale è necessario per essere abilitati all'esercizio dell'attività, il CIN ne autorizza invece la pubblicità.
Chi deve richiedere il CIN?
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi.
Si intendono "esercizi di locazione breve" le attività che:
- non sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011;
- non sono soggette agli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs. 81/08);
- non sono soggette alle disposizioni dei DD.MM. 1,2 e 3 settembre 2021.
Un altro obbligo fondamentale sono i requisiti minimi di sicurezza, previsti dalla Legge n.191/2023. Tutte le strutture dovranno essere munite di:
- estintori portatili a norma di legge, almeno uno ogni 200 m² di pavimento ed un minimo di un estintore per piano, da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolar modo in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo;
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, funzionanti.
Per le strutture gestite in forma imprenditoriale si aggiunge l'obbligo della verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Altrettanto importante sarà il possesso della SCIA regolarmente depositata al Comune.
Inoltre, i gestori dovranno assicurare il sicuro esodo degli occupanti e la presenza della segnaletica di sicurezza sia nelle aree comuni che nell'ingresso e nelle singole stanze.
I locatori che non si adegueranno al CIN avranno delle sanzioni:
- multa da 800 a 8.000 euro in mancanza di CIN;
- multa tra i 500 ed i 5.000 euro per la mancata esposizione del CIN.