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Il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili è attualmente disciplinato dal D.Lgs. n.188/2008, così come modificato dal D.Lgs. n.21/2011. Al fine di favorire una maggiore efficienza ambientale, il provvedimento si propone, tra l’altro, di realizzare una gestione dei rifiuti di pile e accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato.

 

In particolare, la normativa preveda che vengano organizzati sistemi di raccolta separata tali da consentire agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, senza che ciò comporti oneri o l'obbligo d’acquisto di nuovi prodotti.

In questo contesto, anche i punti vendita sono chiamati a svolgere il loro ruolo. Ogni distributore (inteso dalla norma come qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori portatili ad un utilizzatore finale) deve mettere a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti. 

Inoltre, ogni distributore deve esporre in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori portatili al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori portatili.

I punti vendita che non rispettano tali disposizioni sono soggette a diverse sanzioni. Infatti, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso. E il distributore che non espone l’avviso al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.

Per adempiere agli obblighi previsti, lo stesso D.Lgs. n.188/2008 istituisce Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori portatili (CDCNPA), che, tra i suoi compiti, ha quello di organizzare un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili. I punti vendita sono pertanto tenuti all’iscrizione al CDCNPA, che organizza il ritiro a titolo gratuito.

In particolare, la procedura da seguire per tutti i distributori di pile o accumulatori portatili è la seguente:

  1. Iscrizione al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori portatili (CDCNPA) alla pagina https://www.cdcnpa.it/raccolta/sistema-di-raccolta/pile-e-accumulatori portatili-portatili;
  2. A seguito dell’iscrizione, Il CDCNPA assegna la responsabilità della raccolta presso i punti iscritti ai Sistemi di Raccolta dei Consorziati su base territoriale (di norma l’area di riferimento è la provincia);
  3. Il Consorziato consegna al distributore il contenitore (Unità di Carico) per la raccolta delle pile esauste insieme alla locandina allegata, da esporre nell’area di vendita.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.cdcnpa.it.