Alcune delle domande e risposte sull’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE).
Sì. Per questa tipologia di attrezzatura di lavoro, ai sensi dell’art 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (cd “Testo Unico sulla sicurezza del lavoro”), è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Le modalità, le ore ed i contenuti della formazione sono regolamentati dall’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo.
La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. (punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12).
Sì. Il citato decreto legislativo n. 81/2008, con l’articolo 73, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro dispongano di ogni necessaria informazione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati sia riguardo alle condizioni di impiego che alle situazioni “anormali prevedibili” quali, ad esempio, l’arresto imprevisto della macchina per guasto o mancanza di energia o malore dell’operatore.
Da qui la necessità di formare ed addestrare il personale presente nel sito di utilizzo della PLE affinché possa intervenire con la necessaria tempestività e competenza da terra e possa eseguire correttamente le procedure per la discesa di emergenza della piattaforma di lavoro previste dal fabbricante in caso di necessità.
Inoltre, è l’utilizzo di una PLE deve prevedere anche la redazione del piano di emergenza che individua le procedure specifiche per il recupero degli operatori presenti in piattaforma. La gestione delle emergenze è in capo al datore di lavoro e prevede precisi obblighi quali 1) programmazione degli interventi; istruzioni sulle modalità di intervento in caso di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato; 3) formazione in materia di primo soccorso; informazione per l’attivazione dei servizi di emergenza.
È responsabilità del datore di lavoro valutare i rischi presenti durante le lavorazioni, individuare idonei dispositivi di protezione individuale e fornirli ai lavoratori; questo in estrema sintesi quanto prescritto dall’articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro) del D.Lgs. n. 81/2008. In aggiunta, il citato decreto dispone che sui ponti sviluppabili e simili gli “operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza” (punto 4.1 Allegato VI).
È, dunque, obbligatorio indossare su tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili, che la legislazione italiana definisce “ponti sviluppabili”, un idoneo sistema di protezione dalle cadute.
E’ da rilevare che nel libro di uso e manutenzione, fornito a corredo della macchine spesso è esplicitato il divieto di utilizzo per lo sbarco in quota. In questo caso, il sistema di protezione dalle cadute deve essere tale da impedire del tutto la caduta dall’alto, cioè deve utilizzare cordini di posizionamento o di trattenuta. Gli elementi che compongono il sistema sono esplicitati, per esempio, nella pubblicazione INAIL sull’ "Uso della piattaforma di lavoro mobile in elevato (PLE)”.
L’utilizzo della PLE, secondo la citata pubblicazione, richiede l’utilizzo anche dei seguenti DPI: elmetto di protezione per l’industria EN 397 dotato di sottogola; calzature per uso professionale EN 346 e guanti di protezione EN 388.
Altri dispositivi di protezione individuale possono essere necessari a seconda delle lavorazioni eseguite o dell’ambiente di lavoro, ad esempio guanti, occhiali, otoprotettori etc.
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi già immessi sul mercato usati e privi di marcatura CE deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi siano conformi, al momento della consegna, alla legislazione previgente nonché il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza (art. 72, comma 1, D.lgs. n. 81/2008).
Inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso la PLE, senza operatore, al momento della cessione, oltre ad attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, deve farsi rilasciare una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente del loro uso e in possesso di specifica abilitazione (art. 72, comma 2, D.lgs. n. 81/2008).
Si distinguono due tipologie di noleggio: 1) noleggio a caldo (con operatore); 2) noleggio a freddo (senza operatore). Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. (cfr. Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 23604 del 5 giugno 2009)
In questo caso è indispensabile l’addestramento per l’uso delle cinture di sicurezza ovvero quei DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartengono alla terza categoria.
Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell’ottica della semplificazione delle procedure (punto 3 della Circolare Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23).
Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 83 e 117), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori svolti in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non siano eseguiti a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Spesso in aree di cantiere o in alcune situazioni lavorative si sono riscontrati infortuni mortali o gravi conseguenti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee aeree. Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e della norma CEI 11-27, IV Edizione, e con il recepimento della norma EN 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per prevenire il rischio di simili infortuni.
In aggiunta, in tale campo, l'INAIL ha elaborato un documento con lo scopo di presentare:
(Lavori in prossimità di linee elettriche aeree - Valutazione del rischio e misure di prevenzione INAIL 2016)
Il punto 3.1.4 dell’Allegato VI “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” del D.lgs. n.81/2008 prescrive che il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Tuttavia il citato punto prevede l’utilizzo “a titolo eccezionale” di attrezzature utilizzate per il sollevamento di persone non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare 10 febbraio 2011, n. 3326 ha reso noto le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha approvato un parere sul concetto di «eccezionalità». La disposizione trova applicazione nei seguenti casi:
Pertanto, le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.
Quando la formazione generale viene eseguita su un particolare modello di attrezzatura e l’operatore utilizza altri modelli di PLE non inclusi nel pacchetto formativo iniziale, l'operatore stesso e altre persone sono a rischio senza una familiarizzazione aggiuntiva. La familiarizzazione è un’attività finalizzata a fornire informazioni sulle funzioni di comando e controllo e dei dispositivi di sicurezza secondo le istruzioni del fabbricante di una specifica attrezzatura che viene consegnata a una persona qualificata o un operatore formato per il comando e controllo di tutti i movimenti dell’attrezzatura fornita. Una persona qualificata, secondo la norma UNI ISO 18878:2011, deve far familiarizzare l’operatore con quanto segue prima che possa essere autorizzato a far funzionare un particolare tipo o modello di PLE:
Fonte: www.puntosicuro.it
L’Agenzia delle Entrate nel Comunicato del 14 febbraio 2017 ha fissato i termini e le modalità per l’invio delle domande per accedere al credito d’imposta relativo alle spese sostenute nell’annualità 2016 per impianti di videosorveglianza, allarme e vigilanza.
Ricordiamo, infatti, che la legge di Stabilità 2016 (all’art. 1 comma 982) aveva previsto un credito di imposta per i sistemi di videosorveglianza digitale, i cui criteri per il funzionamento sono stati poi definiti con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il credito d’imposta viene riconosciuto nel caso vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 20 febbraio al 20 marzo 2017, i contribuenti potranno inviare le domande di accesso al credito d’imposta per le spese sostenute per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme, sistemi di vigilanza.
Per poter fruire dell’agevolazione è sufficiente inviare la richiesta telematicamente attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, autonomamente oppure tramite intermediario, con il software “Creditovideosorverglianza”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017, risultante dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto.
Fonte: http://biblus.acca.it
Si riporta di seguito un breve riepilogo degli adempimenti obbligatori per TUTTE LE AZIENDE anche con un solo dipendente.
Fine dell’autocertificazione: dal 31 maggio 2013 anche per le aziende che occupano meno di 10 lavoratori (quindi anche con un solo lavoratore ed anche se apprendista o tirocinante, con contratto a termine o di tipo flessibile) diventa obbligatorio dover redigere il Documento di Valutazione dei Rischi a termine della valutazione dei rischi fermi restando tutti gli obblighi già oggi esistenti. Non è più consentita l’autocertificazione.
Pertanto anche le Aziende che hanno uno o più lavoratori anche solo, per esempio, con contratto a chiamata, con contratto di collaborazione continuativa e coordinata, stagionali, interinali, dovranno avere il Documento di Valutazione dei rischi con data certa. Ricordo che la data certa viene certificata dalla firma congiunta del datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente. Ripeto: anche con un solo lavoratore per es. a chiamata.
Il Ministero del Lavoro con interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha ribadito che anche le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (DVR) applicando integralmente l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi.
Al riguardo la Commissione si è espressa rimarcando che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro” (comma 2 lettera a art. 28), pertanto la dimostrazione di aver rispettato gli obblighi previsti in materia di valutazione dei rischi può essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli art. 17,28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
Pertanto le aziende al di sotto dei 10 lavoratori che hanno già redatto il DVR a seguito della valutazione dei rischi, anche non seguendo le procedure standardizzate, potranno mantenere tale DVR se la situazione interna non si è modificata.
Utilizzo delle procedure standardizzate: alcune Aziende, erroneamente, ritengono di utilizzare le allegate procedure standardizzate con una semplice compilazione dei propri dati. Ricordiamo che le procedure standardizzate sono solo uno schema da poter seguire nella valutazione dei rischi e conseguente redazione del DVR ma che non è possibile ritenere di aver ottemperato agli obblighi aggiungendo i propri dati a tale modello. Quello delle procedure standardizzate è solo un modello da poter seguire ed adattare secondo la propria realtà aziendale. Compilare solo con i propri dati tale modello è sicuramente causa di applicazione delle sanzioni da parte degli Organi di Vigilanza.
Ciò premesso si rappresentano di seguito, a titolo indicativo, gli adempimenti obbligatori per tutte le aziende con nota esplicativa accanto ad ognuno di essi.
A seconda della tipologia di attività svolta dalle aziende e della situazione reale presente al loro interno si potrà rendere necessario procedere ad altri adempimenti.
Due nuove funzionalità disponibili sul sito dell'INAIL che riguardano in particolare:
Certificati medici di malattia professionale: con la possibilità di acquisire i i pdf della segnalazione di malattia professionale su modello 92bis ex-art. 139 e del referto medico, scaricabili a seguito dell'invio del certificato;
Il file di cronologia delle versioni, che descrive tutte le modifiche apportate, ed il manuale utente aggiornato sono consultabili sul sito dell' INAIL nella sezione:
Il nuovo servizio Ricerca certificati medici, invece, consente il reperimento di un certificato medico di infortunio o di malattia professionale. E’ a disposizione di tutti i soggetti obbligati all’inoltro delle denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, ovvero dei datori di lavoro e loro delegati e intermediari, nonché degli uffici nazionali e zonali dei Patronati e dei lavoratori registrati come cittadini con credenziali dispositive.
Il manuale utente è consultabile sempre cul sito dell'INAIL nelle sezioni:
Parliamo dei dati relativi agli incidenti stradali, le cause degli infortuni, con particolare riferimento al trasporto merci su strada.
Più volte abbiamo ricordato come gli incidenti stradali in ambito lavorativo - il 4% di tutti gli infortuni sul lavoro – rappresentino più del 50% delle morti sul lavoro. E secondo altri dati il settore del trasporto merci su strada contribuisce a oltre il 50% dei morti e a oltre il 40% dei feriti per incidenti stradali sul lavoro.
Con riferimento a questi dati è dunque necessario “ Imparare dagli errori”, effettuando un’analisi degli infortuni, soffermandosi ogni tanto anche sulla prevenzione, sui fattori di rischio e sugli infortuni, stradali e non, che sono correlati all’utilizzo di camion e autocarri.
In un intervento a cura di Alessio Bezzi (external expert ISO 39001), si sottolineano infatti alcuni dati relativi al contesto sociale ed economico attuale riguardo in generale all’infortunistica stradale:
Nell’UE nel 2009 circa 35.000 morti;
Sono riportati nell’intervento anche dei dati relativi all’impatto economico, ai costi sociali degli incidenti stradali (perdita capacità produttiva; decessi, infortuni ed invalidità permanente), i costi umani (danno morale, danno biologico), i costi sanitari, i danni materiali, i costi amministrativi e giudiziari. Ad esempio nel 2007 questi costi totali sono stati di 30.400 milioni di euro (2% del PIL).
Secondo una ricerca della Fondazione ANIA almeno nel 76% dei casi di incidente stradale le cause sono da ricondursi a fattori umani, in particolare alla distrazione (46%).
Possiamo riportare qualche spunto per la prevenzione degli infortuni stradali soffermandoci su vari aspetti correlati: condizioni psicofisiche, distrazione, invecchiamento, stanchezza, ergonomia, alcol, …
Ad esempio riguardo alle cause di incidenti si sottolinea che la distrazione e le non corrette capacità visive sono tra le principali cause d’incidente: “il sistema visivo è la ‘porta d’ingresso’ del 90% delle informazioni necessarie alla guida”.
E “la fascia di popolazione con problemi alla vista è in continuo aumento. Secondo alcune stime dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia, oltre 1 milione e seicentomila persone sono affette da gravi patologie oculari”.
In particolare alcune analisi campionarie (CRA - ACNielsen), svolte su un “campione eterogeneo di cittadini italiani”, evidenziano “che dopo i quarant’anni più di sette italiani su dieci, circa il 71,2 per cento, soffrono di almeno un disturbo di tipo visivo come presbiopia, miopia, astigmatismo e ipermetropia. Il problema della vista più diffuso è la presbiopia, colpisce, infatti, il 44,3 per cento degli italiani senza grandi differenze fra uomini e donne”.
E non bisogna dimenticare che l’avanzare dell’età e i problemi correlati all’invecchiamento provocano “alterazioni varie dell’occhio, del cervello e quindi dell’efficienza visiva complessiva, che diminuisce in maniera sensibile soprattutto per quando riguarda la sensibilità al contrasto ed alle basse luci”. In generale “il guidatore in età avanzata soffre maggiormente di un calo della prontezza di captazione dell’immagine più che dell’acuità visiva assoluta”.
La distrazione, “intesa come calo di attenzione alla guida, può essere provocata da vari fattori:
In particolare il "telefono cellulare" viene considerato da vari studi internazionali una tra le cause principali degli incidenti stradali, perché riduce notevolmente l’attenzione del guidatore (fino al 50%).
Vi sono anche casi in cui i fattori di distrazione visiva sono creati dallo stesso guidatore, ad esempio, “appoggiando sul cruscotto fogli ed oggetti che creano dannosi riflessi”.
Inoltre bisogna “evitare assolutamente di appendere davanti agli occhi del guidatore (ad esempio: allo specchietto retrovisore) oggetti di qualsiasi tipo”: il “continuo movimento di questi oggetti è un fattore di distrazione e deconcentrazione troppo spesso sottovalutato”.
Concludiamo ricordando che nell’intervento si sottolinea che il sonno e la stanchezza “sono tra i nemici più pericolosi per chi guida”.
Questi alcuni suggerimenti per prevenirli:
Fonte: www.puntosicuro.it
A quasi due anni dalla pubblicazione della prima parte delle Linee Guida previste dal DL 179/2012, ne è stata ora emanata una seconda. Nel loro complesso le Linee Guida dovrebbero fornire indicazioni rispetto a quattro argomenti:
Con il Decreto del 2 dicembre 2014 sono stati regolamentati i primi due argomenti, mentre con il presente provvedimento viene disciplinato il terzo. Per la definizione delle pertinenze esterne degli edifici, quindi, occorrerà aspettare un ulteriore decreto.
Le Linee Guida appena pubblicate prevedono che, nel caso in cui non siano presenti pertinenze esterne degli edifici, in fase di valutazione previsionale per la determinazione del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti di tele radio comunicazione (radio, televisioni, telefonia cellulare e impianti radio in genere), si tenga conto dell’eventuale effetto di assorbimento dovuto alle strutture degli edifici.
In particolare, poiché l’effetto schermante aumenta con l’aumentare della frequenza del campo elettromagnetico emesso, vengono individuati due diversi fattori di attenuazione:
Nell’eventualità che la parete o copertura contenga una finestra, o un'apertura di analoga natura, che sia direttamente in vista con l’antenna, si considera che il campo elettromagnetico non sia schermato e questo indipendentemente dalla frequenza.
In questo ultimo caso è concesso che i Gestori (ma solo quelli che si occupano di reti di comunicazione mobile) possano utilizzare fattori di attenuazione, ma comunque mai superiori al 50 %. Questa limitazione non ha nessuna motivazione tecnica ma è solo funzionale ad agevolare lo sviluppo delle reti di comunicazione mobile.
In ogni caso, la scelta deve essere giustificata, certificata e documentata con prospetti e fotografie da parte del professionista incaricato dal Gestore e, pertanto, sotto la propria responsabilità.
Qualora il Gestore di reti di comunicazione mobile si avvalga della possibilità di utilizzare un fattore di attenuazione, le Agenzie potranno vincolare il rilascio del parere ambientale di propria competenza all’effettuazione di un collaudo ad impianto attivo per la verifica del rispetto dei limiti. Tale collaudo è a carico del Gestore richiedente.
I fattori di attenuazione sopra descritti saranno applicati sulla base delle indicazioni riportate nella documentazione fornita dall’operatore in sede di istanza. In assenza di indicazioni, gli edifici saranno sempre considerati come provvisti di finestre (tale considerazione vale anche nel caso di pareti di copertura, in cui è possibile la presenza di abbaini o lucernari), a cui non verrà, quindi, applicato nessun fattore di attenuazione.
Fonte: www.puntosicuro.it
Entro il prossimo mese di dicembre sarà pubblicato sul sito Inail il bando attuativo che prevede il finanziamento di progetti finalizzati ad introdurre miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in alcune attività del settore terziario.
Rispetto agli scorsi anni L'INAIL ha ritenuto opportuno ricondurre i finanziamenti FIPIT ad un unico impianto ISI che permetterà di realizzare bandi in un'ottica di omogeneità, economicità e semplificazione, garantendo maggiore celerità delle procedure di finanziamento e superando la precedente modalità sperimentale.
L'impianto dei nuovi provvedimenti si quando le richieste sono superiori alle disponibilità finanziarie:
I nuovi finanziamenti, articolati in filiere con modalità a "sportello" e, quindi, con soglia di accesso e criteri di casualità (graduatoria da click day), saranno destinati a progetti presentati da piccole e micro imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA, le cui attività sono classificate secondo i seguenti codici ATECO:
Saranno finanziati i progetti dei settori merceologici sopra individuati in relazione alle tipologie di interventi per contrastare i seguenti specifici rischi che risultano, per frequenza, più ricorrenti:
I progetti dovranno determinare la riduzione e/o la eliminazione dei rischi di taglio, ustioni, cadute e rumore, garantendo la possibilità di finanziare, nell'ambito dello stesso progetto, più interventi.
Il contributo previsto sarà erogabile nella misura massima di 50.000 euro e nella misura minima di 2.000 euro mentre il contributo in conto capitale da erogare per la realizzazione dei progetti sarà fissato nella misura massima del 65% dei costi ammissibili, sostenuti e documentati.
Fonte: http://tecnici24.ilsole24ore.com/
Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da diverse novità normative, europee e nazionali, in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro con esposizione ai campi elettromagnetici (CEM).
Ricordiamo, a questo proposito, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, a fine giugno del 2013, della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Senza dimenticare la successiva pubblicazione di una serie di guide non vincolanti per l'implementazione della direttiva 2013/35/UE elaborate dalla Commissione Europea. Fino ad arrivare in Italia, con il consueto ritardo dei nostri recepimenti, al Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 che apporta modifiche e integrazioni anche alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
E con tutte queste modifiche normative e buone prassi pubblicate era molto atteso a Bologna, durante l’ultima manifestazione “ Ambiente Lavoro”, il convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela” che si è tenuto il 21 ottobre 2016.
In particolare il convegno dBAincontri2016 aveva l’obiettivo di fornire un aggiornamento sulle conseguenze dell’entrata in vigore, dal 2 settembre 2016, proprio del Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 con particolare riferimento alle novità del Capo IV "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici" del Titolo VIII "Agenti Fisici" del D.Lgs. 81/2008.
L’iniziativa ha approfondito i temi della protezione dei lavoratori esposti a sorgenti di CEM nei luoghi di lavoro soffermandosi sugli effetti dei CEM per la salute, sull’attività di vigilanza, sull’attuazione di adeguate misure di prevenzione, protezione e bonifica e sugli aspetti operativi della valutazione e della misurazione del rischio.
Ricordando che gli effetti indotti dai campi elettromagnetici vengono distinti tra effetti termici e non termici, nella relazione sono ricordati i limiti per l’esposizione con riferimento ai:
In particolare i limiti si articolano tra:
Si indica poi che l’esito di un accertamento sull’entità dell’esposizione umana al campo elettromagnetico “può essere sempre espresso mediante indici di esposizione che indicano il rispetto del complesso dei limiti applicabili al caso specifico se inferiori a 1 (o 100%) e il loro superamento se superiori a 1 (o 100%)”.
In particolare un indice di esposizione “rappresenta una pesatura della grandezza presa in esame rispetto ai limiti per questa definiti al variare della frequenza e, nei casi più complessi, è calcolato dalla strumentazione di misura. È un valore adimensionale qualunque sia la grandezza valutata e qualunque sia il sistema di limiti adottato”.
E per ogni singola esposizione “vi sono tanti indici quanti sono i set di limiti a questo caso applicabili. Se ne calcolano almeno due:
La relazione indica poi che l’uso degli indici è “imprescindibile per i campi non sinusoidali e quindi multifrequenza, ma conviene ricorrervi anche per i campi sinusoidali (singola frequenza) ed eventualmente anche per quelli statici”. E, in generale, gli indici saranno “determinati come segue:
E si segnala che “per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche”. E nel caso di campi non sinusoidali “la valutazione dell’esposizione si basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo)”.
Rimandando ad una lettura integrale delle slide relative all’intervento, che riportano utili immagini e schemi, riportiamo le conclusioni del relatore su parametri, metodologie e strumentazioni nel processo di valutazione del rischio mediante misurazioni.
Riguardo ai parametri il relatore parla di “misurazione dei campi elettrici e magnetici imperturbati e calcolo degli indici di esposizione:
E, infine, riguardo a metodologie e strumentazioni:
Fonte: www.puntosicuro.it
I dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro/RSPP che si sono formati entro l’11 gennaio 2012 dovranno effettuare gli aggiornamenti richiesti dalla normativa entro l'11 gennaio 2017 .
È evidente che perché la formazione erogata a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP, sia efficace e in grado di favorire realmente una tutela della salute e sicurezza, deve essere costantemente aggiornata, specialmente in relazione alle modifiche normative e all’evoluzione dei rischi.
Ed infatti entrambi gli Accordi del 21 dicembre 2011 - in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti, adottati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008 - prevedono l’aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale.
Vediamo cosa dice, ad esempio, l’ Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008:
"9. AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore (…).
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti m materia di salute e sicurezza del lavoro.
(…)"
Per dare una risposta a questa domanda e verificare se esistono nei prossimi mesi scadenze rilevanti per l’aggiornamento di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP, possiamo fare riferimento alle Linee guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP, ad interpretazione degli Accordi Stato-Regioni approvati il 21 dicembre 2011, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012:
"Aggiornamento della formazione
(…)
Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l’aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell’arco del quinquennio, dei termini per l’adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017.
Con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi."
Possiamo dunque rispondere alla domanda e ricordare la prossima scadenza per l’aggiornamento di lavoratori, dirigenti e preposti che sono stati formati entro l’11 gennaio 2012 (entrata in vigore degli accordi). Come riportato nelle Linee guida applicative, tali soggetti dovranno fare l’aggiornamento obbligatorio entro il prossimo 11 gennaio 2017.
Le Linee Guida del 2012 indicano, a questo proposito, che l’obbligo di aggiornamento riguarda anche i datori di lavoro che abbiamo “svolto i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994”. Tuttavia “unicamente per tale ultima categoria il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo”, cioè entro una data già ampiamente passata, l’11 gennaio 2014.
Per cui, concludendo questo approfondimento sulle scadenze dei prossimi aggiornamenti richiesti dalla normativa, anche per i Datori di lavoro RSPP che si sono formati entro l’11 gennaio 2012 la prossima scadenza è l’11 gennaio 2017.
Mentre per i datori di lavoro formati successivamente all’11 gennaio 2012 - come per lavoratori, preposti e dirigenti - il termine iniziale per il calcolo del quinquennio relativo all’aggiornamento risulta essere la data dell’effettivo completamento del percorso formativo.
Fonte: www.puntosicuro.it
Il 19 agosto 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato - Regioni del 7 luglio, che entrerà in vigore il 4 settembre 2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il nuovo accordo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ridisegna non solo il percorso formativo di ASPP e RSPP, ma parzialmente anche i percorsi formativi di altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.
Riprendiamo brevemente alcuni aspetti contenuti nel documento riassuntivo “Principali novità del nuovo accordo RSPP”, ad esempio in relazione alla rivisitazione del percorso formativo di ASPP e RSPP.
Questa la nuova struttura modulare di ASPP e RSPP:
Modulo A |
28 ore |
Modulo B |
Ridefinizione generale dei contenuti ln Unità Didattiche (UD) Modulo B - modulo base comune da 48 ore che ricomprende i vecchi mac:msettoti ES, BS, B6, B8 e 89 |
Modulo C | 24 ore Nuova articolazione dei contenuti in unità Didattiche UD |
Sappiamo poi quanto sia importante il riconoscimento della formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B.
Il nuovo Accordo indica, a questo proposito, che sono “fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo”.
Nello specchietto che pubblichiamo è presente una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo:
CORSO FREQUENTATO | Modulo B Comune | Modulo B Specialistico | |
Riconoscimento formazione pregressa ex. Accordo RSPP 2006 | Modulo B1 - 36 ore | TOTALE | Credito Totale per SP1 |
Modulo B2 - 36 ore | TOTALE | Credito Totale per SP1 | |
Modulo B3 - 60 ore | TOTALE | Credito Totale per SP2 | |
Modulo B4 - 48 ore | TOTALE | -- | |
Modulo B5 - 68 ore | TOTALE | Credito Totale per SP4 | |
Modulo B6 - 24 ore | -- | -- | |
Modulo B7 - 60 ore | TOTALE | Credito Totale per SP3 | |
Modulo B8 - 24 ore | -- | -- | |
Modulo B9 - 12 ore | -- | -- |
ermiamo infine sull’aggiornamento.
Il nuovo accordo del 7 luglio 2016 segnala che “l'obbligo dell' aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.
E l’aggiornamento deve riguardare le seguenti tematiche:
Riportiamo, in conclusione, la parte dello specchietto che riassume le modifiche più rilevanti in tema di aggiornamento di RSPP e ASPP:
Aggiornamento |
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Prenderà il via il prossimo 19 aprile la prima fase della procedura di assegnazione degli incentivi a fondo perduto stanziati dall’Inail con il bando Isi 2016, pubblicato il 23/12/2016, che mette a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 244.507.756 euro, ripartiti su singoli avvisi regionali e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. È la settima edizione dell’intervento avviato dall’Istituto nel 2010, che ha visto l’Inail stanziare un importo complessivo di circa 1,5 miliardi per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando Isi 2016 segue di pochi mesi il bando Isi agricoltura, pubblicato il 28 luglio scorso, per cui è attualmente in corso la procedura online di presentazione dei progetti.
Finanziate quattro tipologie di interventi. Attraverso il bando Isi 2016 saranno finanziati, nello specifico, progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, e progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. La principale novità è rappresentata proprio dall’introduzione di un nuovo asse di finanziamento dedicato ai progetti delle micro e piccole imprese che operano in alcuni settori del terziario, classificati con uno dei codici ATECO 2007 specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra le quattro finanziabili.
Coperto il 65% dell’investimento. Il contributo in conto capitale è pari al 65% dell’investimento previsto per ciascun progetto, al netto dell’Iva, fino a un massimo di 130mila euro – 50mila euro nel caso dei progetti che rientrano nel nuovo asse di finanziamento per le micro e piccole imprese – e sarà erogato dopo il superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto. L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30mila euro può richiedere un anticipo fino al 50%, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. Il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea.
La prima fase si concluderà il 5 giugno 2017. A partire dal 19 aprile le aziende interessate avranno tempo fino alle ore 18 del 5 giugno 2017 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità. Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Istituto entro e non oltre le ore 18 del prossimo 3 giugno.
Le altre tappe della procedura. Dal 12 giugno 2017 le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dall’ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno fare pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti indicati nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.
Fonte: www.puntosicuro.it
Il Datore di Lavoro è gravato dall’obbligo di verificare il rispetto effettivo nelle norme antinfortunistiche ricorrendo anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino in concreto alle disposizioni prevenzionali.
Il principio emanato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza si riferisce alla mancata verifica da parte del datore di lavoro della idoneità dei dispositivi di protezione individuale forniti al lavoratore ma si applica in realtà a tutti i presidi antinfortunistici messi a disposizione dei lavoratori stessi.
Il Datore di Lavoro, ha sostenuto la suprema Corte, è gravato dall’obbligo di verificare il rispetto effettivo nelle norme antinfortunistiche ricorrendo, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguano in concreto alle disposizioni prevenzionali. La nozione di idoneità del dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 18 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 implica infatti, ha precisato la Corte di Cassazione, l’esercizio di una costante verifica da parte del datore di lavoro, in collaborazione con il lavoratore, relativa allo stato di usura e di effettivo impiego degli stessi dispositivi antinfortunistici.
Fornte: http://www.puntosicuro.it/
l'Iscrizione dei propri figli ad un istituto scolastico porta ogni anno moltissime famiglie italiane a fare una scelta che – come la cronaca ci ha mostrato proprio di recente – deve anche tenere conto della sicurezza dei locali e degli arredi/attrezzature che i propri figli utilizzeranno per molte ore al giorno.
È quindi utile ricordare che la sicurezza è garantita solo se gli arredi/attrezzature scolastiche sono conformi alle norme tecniche UNI, che definiscono i requisiti di sicurezza di sedie, banchi, cattedre e lavagne, nonché i livelli di illuminazione dei locali.
SEDIE E TAVOLI. UNI ha recentemente aggiornato la norma UNI EN 1729 "Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche" (Parte 1 "Dimensioni funzionali" e Parte 2 “Requisiti di sicurezza e metodi di prova”) per garantire una maggiore sicurezza d’uso e una corretta postura dell’utilizzatore.
Tra le altre cose la norma stabilisce, ad esempio, che:
Le norme fissano le dimensioni delle sedie e dei banchi anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo di PC nella didattica. Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi a un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a righe o quadretti.
Come si riconoscono gli arredi scolastici a norma? Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili: la "taglia" e/o il codice colore (ad ogni codice colore corrisponde una “taglia diversa”); il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell'importatore o del venditore; la data di fabbricazione che specifichi almeno l'anno e il mese di produzione.
CATTEDRE. Esiste una norma specifica anche per gli arredi destinati ai docenti: la UNI 4856 stabilisce i requisiti di stabilità, resistenza e durabilità e i relativi metodi di prova per cattedre e sedie destinate agli insegnanti.
Oltre a tali requisiti la norma prende anche in considerazione quelli delle superfici dei componenti metallici (ad esempio la resistenza alla corrosione), i requisiti delle parti mobili (ad esempio la durata e la resistenza delle guide dei cassetti) e i requisiti dei pannelli a base di legno (ad esempio le emissioni di formaldeide).
LAVAGNE. Le lavagne rientrano nel campo di applicazione della UNI EN 14434 che riguarda tutte le “superfici verticali di scrittura”: la norma ha l’obiettivo di prevenire lesioni gravi durante il normale utilizzo. Per questo motivo specifica, ad esempio, che:
Le lavagne “a norma” vengono sottoposte a prove per verificarne l’attitudine alla scrittura e alla cancellazione, la resistenza all’abrasione, alla graffiatura, all’urto e alla macchiatura. Oltre ad essere sicure, devono anche essere facili da usare: la UNI EN 14434 fornisce alcuni requisiti ergonomici, come ad esempio il posizionamento di comandi e maniglie. La norma stabilisce infine la documentazione che deve accompagnare questi prodotti come, ad esempio, le istruzioni per il montaggio e l’installazione.
ILLUMINAZIONE. La UNI 10840 elenca i criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale delle aule e di altri locali scolastici, in modo da garantire condizioni che soddisfino il benessere e la sicurezza degli studenti, del personale docente e non. I locali scolastici vengono utilizzati prevalentemente durante le ore diurne, perciò la norma fornisce le prescrizioni generali sia per l’illuminamento artificiale sia per l’illuminazione naturale.
Per i livelli di illuminamento e le prescrizioni generali sull’illuminazione artificiale la norma fa ampio riferimento anche a un altro documento normativo: la UNI EN 12464-1 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Posti di lavoro in interni”. Tale norma prevede che i requisiti illuminotecnici debbano soddisfare tre esigenze fondamentali:
Fonte: UNI.com
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