Il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili è attualmente disciplinato dal D.Lgs. n.188/2008, così come modificato dal D.Lgs. n.21/2011. Al fine di favorire una maggiore efficienza ambientale, il provvedimento si propone, tra l’altro, di realizzare una gestione dei rifiuti di pile e accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato.
In particolare, la normativa preveda che vengano organizzati sistemi di raccolta separata tali da consentire agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, senza che ciò comporti oneri o l'obbligo d’acquisto di nuovi prodotti.
In questo contesto, anche i punti vendita sono chiamati a svolgere il loro ruolo. Ogni distributore (inteso dalla norma come qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori portatili ad un utilizzatore finale) deve mettere a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
Inoltre, ogni distributore deve esporre in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori portatili al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori portatili.
I punti vendita che non rispettano tali disposizioni sono soggette a diverse sanzioni. Infatti, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso. E il distributore che non espone l’avviso al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
Per adempiere agli obblighi previsti, lo stesso D.Lgs. n.188/2008 istituisce Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori portatili (CDCNPA), che, tra i suoi compiti, ha quello di organizzare un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili. I punti vendita sono pertanto tenuti all’iscrizione al CDCNPA, che organizza il ritiro a titolo gratuito.
In particolare, la procedura da seguire per tutti i distributori di pile o accumulatori portatili è la seguente:
Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.cdcnpa.it.
Libretto impianto 2018 e bollino su climatizzatori e condizionatori sono obbligatori in quanto equiparati agli impianti di riscaldamento e per questo devono essere dotati di libretto impianto e sottoposti a controlli periodici ogni 4 anni se hanno una potenza superiore a 10 kw per quelli invernali e 12 kw per quelli estivi.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Agosto 2014 del Decreto 3 Giugno 2014, prende finalmente vita il nuovo Regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
E’ ufficiale: niente SISTRI per imprese fino a dieci dipendenti. Il Ministero dell’Ambiente ha firmato il Decreto Ministeriale 126 del 24 aprile. Una semplificazione a favore delle PMI, che va incontro a una pressante richiesta delle associazioni di categoria e allevia il carico per tante piccole aziende. Il SISTRI è infatti operativo da marzo (con regime transitorio fine a fine 2014 e moratoria sulle sanzioni).
Nell’attribuire un codice CER ai materiali di riporto esiste una difficoltà oggettiva ed una decisione soggettiva del produttore.
Siamo alle solite. Tutto da rifare!
Per il Sistri si prospetta un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2015.
Una nuova versione dell'applicazione “Gestione azienda”, l’aggiornamento del Quadro Sinottico relativo agli aspetti Tecnici e di vari documenti relativi al SISTRI: le guide per produttori, trasportatori, smaltitori e intermediari.
Il Sistri sarà esteso a tutti i rifiuti. Questo quanto si legge, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, risposta scritta e pubblicata Giovedì 19 novembre 2015 nell’allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente) 5-06943.
Via San Paolo n.3
87028 Praia a Mare (CS)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Piazza ltalia n.27
87028 Praia a Mare (CS)
Codice Fiscale 02629140787
Partita IVA 02629140787.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD - DPO) per Theatre Service è la sig.ra Laino Donatella, con ufficio in via San Paolo, 3 – 87028 – Praia a Mare (CS), tel. 0985 777861, fax 0985 777883, cell. 3886966143, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..